domenica 17 giugno 2012

IL DECRETO LEGGE SVILUPPO: DETRAZIONI FISCALI DAL 36% AL 50%


BONUS DETRAZIONE FISCALE DAL 36% AL 50%

Il Decreto Legge n. 83/2012, cosiddetto Decreto Sviluppo, ha apportato, all'art. 11, alcune sostanziali modifiche in materia di bonus fiscale sul recupero edilizio. L'aliquota del 36% è stata elevata al 50% ed è stata aumentata da 48.000 euro a 96.000 la quota soggetta a detrazione. A tale bonus è stato dato però un termine: 30 giugno 2013. E' importante ricordare che, per beneficiare della detrazione, si deve fare riferimento alla data del pagamento: per entrare nell'ambito del 50% i versamenti a mezzo bonifico devono essere stati effettuati dopo l'entrata in vigore della norma (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/06/12). Parimenti, in prossimità della scadenza, sarà doveroso effettuare il saldo entro il 30 giugno 2013, anche se le opere saranno ancora da ultimare.
Invece, in materia di riqualificazione energetica, la Legge di conversione n. 134/2012, andando a modificare l'articolo 11 (comma 2) del decreto citato, ha mantenuto l'aliquota al 55% (il decreto l'aveva abbassata al 50%), con il termine della proroga per gli incentivi fissato sempre al 30 giugno 2013.
Per entrambi i casi, la rateazione sarà sempre decennale, fatto salvo il caso di contribuente ultrasettantacinquenne, per il quale il lasso di tempo viene ridotto a 5 anni.
Per ulteriori informazioni, è stato allegato un articolo on line de Il Sole 24 Ore mentre per riassumere la normativa già vigente legata al tema della cessione immobiliare, si rimanda al post sulle DETRAZIONI FISCALI IN CASO DI CESSIONE IMMOBILIARE.


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1 commento:

  1. E' opportuno ricordare che, per il periodo d’imposta 2013, è prevista:
    – una detrazione del 50% per le spese sostenute dall’inizio del periodo d’imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo eventualmente conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
    – una detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013 (e fino al 31/12/13), per un ammontare massimo di 48.000 euro.
    L’ammontare complessivo della spesa si dovrà suddividere tra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.
    L’agevolazione potrà essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.
    ATTENZIONE:
    Se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo d’imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36%.

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