giovedì 19 luglio 2012

IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE: NESSO DI CAUSALITA'


NESSO DI CAUSALITA' 
TRA LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE E L'ATTIVITA' DEL MEDIATORE

Con la sentenza n. 7043 del 09 maggio 2012, la Cassazione Civile, Sezione III, ha stabilito, riprendendo l'orientamento corrente della giurisprudenza degli ultimi anni, che la semplice segnalazione di un affare non fa sorgere automaticamente in capo al mediatore il diritto alla provvigione.
La Suprema Corte, pur ammettendo che una segnalazione di un'affare possa fare maturare il diritto alla provvigione, ha chiarito come occorra verificare, in concreto, se questa abbia realmente avuto un'efficacia causale nella conclusione del contratto.
Nel caso di specie, i primi due gradi di giudizio avevano respinto la domanda di accertamento e di quantificazione della provvigione, presentata da un agente immobiliare, in quanto avevano ritenuto che l'attività svolta dall'agente non aveva avuto un nesso di causalità con la conclusione del contratto.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha decretato che l'accertamento dell'esistenza del rapporto di causalità tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare "si riduce ad una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito" che resta insindacabile dinnanzi alla Suprema Corte ove il libero convincimento del giudice si sia formato ispirandosi ad "esatti criteri logici e di diritto" (Cass. n. 15880 del 06/07/2010, Cass. 18.9.2008, n. 23842; Cass. 23.4.1999, n. 4043).
I giudici di legittimità hanno poi evidenziato due principi ai quali si sono attenuti:
1) La sola circostanza, anche se documentale, del conferimento dell'incarico di mediazione da parte di un cliente (nella fattispecie, una società) può fare ritenere realizzata una mediazione soltanto quando si riesca a provare che detta attività abbia avuto un'efficacia causale rispetto alla conclusione dell'affare.
2) La semplice segnalazione di un affare può fare sorgere il diritto alla provvigione a condizione che sia stata effettivamente provata l'efficacia causale dell'attività svolta dal mediatore rispetto alla conclusione del contratto.

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