venerdì 9 novembre 2012

I CONTRATTI TIPO PER LA LOCAZIONE AGEVOLATA: IL D.M. 30 DICEMBRE 2002

I CONTRATTI TIPO PER LA LOCAZIONE AGEVOLATA



Il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha emanato il D.M. 30 dicembre 2002 con cui fissa i criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della stessa legge. 
Al presente Decreto erano stati allegati i contratti-tipo ed una tabella per la ripartizione degli oneri accessori.
L'art 7 stabiliva, ai fini della decorrenza dell'obbligatorietà ad utilizzare i contratti tipo che "l'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431".









- Per consultare i criteri per il calcolo del canone d'affitto sulla base degli accordi territoriali vigenti per la Città di Torino, contenuti nella pagina Lo.C.A.Re., cliccare QUI.
- Per visionare il rinnovo degli Accordi Territoriali del Comune di Torino del 25 settembre 2013, cliccare QUI. Per la tabella delle Aree, cliccare QUI.
- Comune di Torino: Locazione abitativa parziale di appartamento di natura transitoria.
- Comune di Torino: Locazione abitativa parziale di appartamento a studenti universitari.
- Per scaricare la Tabella degli Oneri Accessori, clicca QUI.

Con riferimento ai contratti di natura transitoria, di durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi, è bene ricordare che l'art. 2 comma 2 del succitato decreto stabilisce che "i  canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane  di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall’articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431". 
In altre parole, nelle aree individuate dall'art. 2, per i contratti di locazione di natura transitoria il canone di locazione sarà calcolato sulla base degli Accordi Territoriali. Altrove, il canone deve intendersi libero. In entrambi i casi, si dovranno comunque utilizzare i contratti tipo predisposti (Allegato C e Allegato D).




1 commento:

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