sabato 8 giugno 2013

OBBLIGO INDICAZIONE IPE NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI IMMOBILIARI


OBBLIGO DI INDICARE IN PUBBLICITA' L'I.P.E. DELL'IMMOBILE

Con il Decreto Legge n. 63/2013, pubblicato sulla G.U. n 130/2013 ed entrato in vigore il 06 giugno 2013, il Governo ha introdotto nuove disposizioni per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, al fine di definire le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea in materia.
Premesso che l'art. 6 comma 1 esordisce stabilendo che: "L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario...(omissis)...", in particolare, qui si vuole evidenziare il disposto contenuto nel successivo comma 8 dello stesso articolo, ove si legge:" Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica (I.P.E.) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente".
In caso di omessa pubblicazione (novità assoluta a livello nazionale), l'art. 12 comma 10 del citato decreto prevede:" In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta  di  vendita  o  locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e  non superiore a 3000 euro".
Lo stesso giorno, con un Comunicato Stampa, la Confedilizia è voluta entrare subito nel merito del provvedimento, mettendo a disposizione un breve Vademecum e sostenendo che le disposizioni contenute nel decreto non debbano considerarsi di immediata applicazione, poiché il nuovo testo di legge prevede, al comma 12 dell'art. 6 già citato, l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo Attestato di prestazione energetica.
In ogni caso, la validità dell'attestato resta sempre fissata in 10 anni dalla data del rilascio, salvo lavori effettuati successivamente sull'immobile, che comportino un diverso classamento dello stesso.
Nel dubbio ed in attesa di inevitabili futuri chiarimenti al riguardo, onde evitare di ricadere in spiacevoli casi di "pronta e solerte applicazione" della norma da parte degli Enti preposti al controllo, si consiglia di continuare a seguire scrupolosamente i dettami delle singole legislazioni regionali in materia di certificazione energetica (Regione Piemonte:Territorio ed Ambiente) e, in assenza, di quelle nazionali, integrandole con l'attuale decreto (molto importante l'indicazione dell'IPE anche per gli annunci di locazione) e valutando anche l'opportunità di informarsi, presso gli uffici dei singoli Comuni sul cui territorio è ubicato l'immobile, se saranno applicate fin da subito le sanzioni previste dalla nuova normativa.
D'altronde, al di là della querelle sollevata da Confedilizia, non v'è dubbio che il decreto sia, a tutti gli effetti di legge, pienamente in vigore (dovrà comunque essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione) e che gli articoli che prevedono l'obbligo e la sanzione facciano espresso riferimento all'"indice di prestazione energetica", alla "classe energetica corrispondente" ed ai "parametri energetici" e non già al nuovo attesto (APE) anche se da quest'ultimo Confedilizia ha preso lo spunto per denunciare, ai fini dell'applicazione dell'intero impianto normativo, l'assenza dei decreti attuativi.
Per completezza di informazione, vengono riportati qui di seguito due passaggi del decreto che, a giudizio di chi scrive, rivestono un'importanza primaria sia in sede di buona gestione del proprio cespite immobiliare, sia in fase di trattativa di vendita o di locazione.
Sempre l'art. 6, al comma 10 recita: "L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE" (l'attuale A.C.E.).
Il precedente comma 3 dispone invece: "Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici".


NOTA: Il decreto legge n. 145/2013, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 9/145 (art 1 comma 8 quater), ha introdotto il seguente caso di esclusione per le locazioni: "8-quater. All'articolo 6, comma 8,  del  decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  dopo  la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni degli  edifici  residenziali  utilizzati   meno   di   quattro   mesi all'anno,"



P   Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa pagina.



1 commento:

  1. (poverty alleviation) Hello Sir/Madam Have you been refused at the bank because your credit does not meet their standards? Do you dream of owning your own home, but were denied a mortgage due to high interest rates or insufficient credit? Is your business down? Do you need money to boost your business? had explainable late payments, over-indebtedness, divorce or loss of employment or other, You will be able to have a second chance at credit between individuals. have you learned about the great loan campaign offered by Mr Remis Canales de Trans- CIC-Banks? I'm telling you about it because it offers loans of up to $150,000 at a very low rate of 2.59%, and it even left me 4 months before I started not being reimbursed. contact Mr. Remis Canales if you have a good project that needs financing.

    dgcanales22@gmail.com

    +14503005817

    RispondiElimina