sabato 23 novembre 2013

NIENTE BOLLO NE' IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI A.P.E. ALLEGATI ALLE VENDITE ED ALLE LOCAZIONI


PER GLI A.P.E. ALLEGATI ALLE VENDITE ED ALLE LOCAZIONI NIENTE BOLLI O IMPOSTE

Con la Risoluzione n. 83/E del 22 novembre 2013 l'Agenzia delle Entrate si è espressa fornendo dei chiarimenti sull'Attestato di Prestazione Energetica che, con il decreto legge n. 53/13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 “...deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
Con riferimento all'imposta di registro, la Risoluzione citata afferma che, in caso di richiesta di registrazione di un contratto (di vendita o di locazione), l’Ufficio dell’Agenzia dovrà procedere alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato, senza autonoma applicazione dell’imposta di registro, in quanto l’attestato non rientra tra quelli per i quali vige l’obbligo della registrazione.
Poiché per i contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e “IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati, la Risoluzione chiarisce che, in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto, non grava un obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione atteso che l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto.
Per l’Agenzia delle Entrate “resta fermo che qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione), deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di euro 168 (euro 200 per gli atti formati dal 01/01/14.  N.d.R.), a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede”.
Infine, la Risoluzione in esame stabilisce che l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo.
Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00.

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