giovedì 5 febbraio 2015

RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015



LEGGE DI STABILITA' 2015: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha riformato profondamente l'istituto del ravvedimento operoso; i commi 637 e seguenti dell'articolo 1 hanno modificato l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 prevedendo che, a partire dal 01 gennaio 2015 i contribuenti possano sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte rispetto a quelle minime fissate dalle singole norme.
A seguito della riforma, le uniche cause che impediscono al contribuente di utilizzare il ravvedimento operoso sono la notifica di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento.
Questo vuol dire che, anche in presenza di un Processo verbale di accertamento (Pvc), a seguito di un'ispezione e verifica da parte del Fisco, si potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.
In sintesi, dal 2015 le nuove sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso sono le seguenti:
  • Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento: 0,20% giornaliero
  • Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento: 1/10 del minimo (3,00% in caso di omessi versamenti)
  • Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento: 1/9 del minimo (3,33% in caso di omessi versamenti)
  • Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento: 1/8 del minimo (3,75% in caso di omessi versamenti)
  • Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento: 1/7 del minimo (4,28% in caso di omessi versamenti)
  • Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento: 1/6 del minimo (5,00% in caso di omessi versamenti)
  • Dopo la constatazione della violazione nel Pvc: 1/5 del minimo (6,00% in caso di omessi versamenti)
Esempio di sanzione per omesso versamento:
Importo non versato: euro 100,00
Sanzione 30% = euro 30,00
Ravvedimento operoso entro 2 anni dal termine previsto: 1/7 del minimo
Euro 30,00 : 7 = Euro 4,28.

Occorre tenere presente che le ultime tre ipotesi si applicano esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, ritenute, imposta di registro, ecc...) e non ai tributi locali quali IMU o TASI.
Alla luce di quanto sopra, la sanzione piena, del 30%, in caso di omessi versamenti, resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.
Infine, è bene qui ricordare che gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
  1. dell’imposta dovuta 
  2. degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito 
  3. della sanzione in misura ridotta.


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