domenica 31 gennaio 2016

DETRAZIONE FISCALE PER ACQUISTO BOX PERTINENZIALE



DETRAZIONE FISCALE PER L'ACQUISTO DI UN BOX PERTINENZIALE NUOVO


L'art 1 della Legge n. 449/97 ha introdotto da qualche anno la possibilità di avvalersi di uno sconto fiscale in caso di ristrutturazioni immobiliari. Tra gli interventi edilizi su edifici residenziali esistenti ammessi a detrazione Irpef del 50%, si annovera anche la costruzione di box auto pertinenziali.
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.
Premesso che la detrazione spetta esclusivamente se si acquista dal soggetto che ha costruito o ristrutturato il box o posto auto ed è limitata alle sole spese di costruzione/ristrutturazione, gli adempimenti sono molto semplici per cui è consigliabile, a chi sta per acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale, di richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’autorimessa.
Inoltre, la condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il box o il posto auto già realizzato e l’abitazione.
I requisiti indispensabili per beneficiare della detrazione sono:
 pagamento tramite bonifico bancario che riporti la causale del versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione che deve coincidere con chi dispone il bonifico, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore; esistono appositi modelli per questo tipo di bonifico;
 attestazione dei costi da parte del costruttore che comprendono le spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici e gli oneri di urbanizzazione. Restano espressamente esclusi la plusvalenza del venditore, le eventuali spese di intermediazione, il valore dell’area e i costi sostenuti dal costruttore per l’installazione del cantiere.
Con la Risoluzione n. 7/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui prima della stipula definitiva dell'atto di compravendita siano stati versati degli acconti pagati con bonifico, lo sconto viene riconosciuto anche su questi acconti purché esista un preliminare di vendita registrato da cui risulti chiaramente il vincolo di pertinenzialità dell'autorimessa rispetto alla casa di proprietà.
In caso contrario, cioè in assenza di registrazione del compromesso, non può essere riconosciuto il bonus perché non esiste un documento, avente data certa, comprovante tale vincolo. La detrazione sarà pertanto limitata a quanto pagato in sede di saldo.
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui la data del bonifico sia la stessa della stipula dell'atto notarile, purché il pagamento sia stato fatto in un orario precedente al rogito; infatti, anche se il legame con l'abitazione non è definito al momento del pagamento, la pertinenzialità viene riconosciuta se l'atto è stipulato nel medesimo giorno.
E’ bene qui sottolineare che il 50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo del box.
ESEMPIO
Prezzo box = Euro 20.000
Costi box = Euro 13.000
Bonifico di Euro 20.800 (euro 20.000 + Iva 4%)
Detrazione di Euro 6.500 (pari al 50% di euro 13.000).





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